NEWS
Commenti, Recensioni, Comunicati Stampa e News
26/05/2018
Presentazione Studi in onore del Prof. Ernesto Sticchi Damiani - Emerito di Diritto Amministrativo - Universita’ del Salento
Sabato 26 maggio 2018, alle ore 9,30 presso la Sala Conferenze del Rettorato, Universita’ del Salento, Piazzetta Tancredi, 7, Lecce, vi sara’ la presentazione della giornata di studi in onore del Professore Ernesto Sticchi Damiani - Emerito di Diritto Amministrativo dell’ Universita’ del Salento.
18/05/2018
Il GSE non puo’ sindacare gli atti delle altre Amministrazioni, specificamente i titoli abilitativi rilasciati in materia edilizia, nemmeno relativamente al profilo del riconoscimento delle tariffe incentivanti.
Il Consiglio di Stato ha bocciato, infatti, la lettura estensiva dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 fatta propria dal Gestore, ritenendolo privo del potere di sindacare la legittimita’ e l’efficacia dei titoli abilitativi sulla cui base sono realizzati gli impianti energetici. E’ questo, in sintesi, l’esito cui giunge il C.d.S. con la sentenza n. 2859, pubblicata in data 14.5.2018, di riforma della decisione del Tar Lazio n. 1099 del 2017. Con tale ultima pronuncia il giudice di primo grado aveva ritenuto esente da vizi il diniego della qualifica IAFR opposto dal Gestore ad un impianto eolico sulla base di una presunta inidoneita’ del titolo abilitativo utilizzato dall’impresa ai fini della realizzazione dell’impianto medesimo, sebbene regolarmente rilasciato dalla competente Amministrazione comunale. Aderendo alla tesi autorevolmente sostenuta nell’interesse della societa’ appellante, nel doppio grado di giudizio, dagli Avvocati Andrea Sticchi Damiani, Francesco Saverio Marini ed Ernesto Sticchi Damiani nel riformare la sentenza del Tar che aveva ammesso il potere del GSE di contestare l’idoneita’ del titolo edilizio, il Consiglio di Stato ha chiarito il significato e la portata del combinato disposto di cui agli artt. 42, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 e 4, comma 2, lett. c), del DM controlli, precisando che al GSE E’ normativamente precluso “sindacare la legittimita’ e conseguentemente l’efficacia“ del titolo autorizzativo alla base dell’impianto, dovendosi il Gestore limitare ad un mero controllo formale sulla sua esistenza. Tale regola vale tanto in materia edilizia che in relazione ad ogni altro procedimento che deve essere gestito da Amministrazioni diverse dal GSE, ovvero dagli enti locali, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato, in ragione del fatto che “il controllo operato dal GSE ha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimita’ dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore“. Un’opposta conclusione, del resto, condurrebbe ad ammettere che il GSE possa operare quale Amministrazione sovraordinata rispetto a quelle che concorrono a rilasciare i titoli necessari per l’ammissione alle tariffe incentivanti, conclusione, questa, ritenuta dal C.d.S. irragionevole e priva di qualunque fondamento normativo, nonché contraria “con i valori e i principi presidiati dagli artt. 5 e 118 Cost.“.
04/10/2017
Riqualificazione costiera delle marine di Alliste, Racale e Taviano: per il TAR Lecce e’ legittima l’aggiudicazione a Geo Impianti
Con sentenza pubblicata il 2 ottobre 2017 il TAR Lecce ha scritto la parola fine al contenzioso per l’appalto dei lavori di valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri dei Comuni di Alliste, Racale e Taviano. La gara d’appalto, gestita dal Comune capofila di Gallipoli e con un importo a base d’asta di quasi due milioni di euro, era finita sotto la lente del Giudice amministrativo in seguito al ricorso proposto dalla ditta Morello di Caprarica di Lecce. Quest’ultima aveva contestato gli esiti della procedura e sostenuto l’illegittimita’ del giudizio espresso dalla Commissione di gara, la quale aveva premiato le soluzioni progettuali offerte dalla ditta Geo Impianti di Taviano, risultata aggiudicataria. Una volta concluso l’iter di gara la societa’ Morello, giunta al secondo posto della graduatoria, aveva deciso di ricorre al TAR di Lecce perche’, a suo avviso, le soluzioni progettuali offerte dalla Geo Impianti avrebbero modificato in modo inammissibile il progetto a base d’asta. Di contrario avviso e’ stato pero’ il TAR leccese, che ha rigettato le tesi della societa’ ricorrente e confermato la bonta’ tecnica e il pregio qualitativo delle proposte migliorative della Geo Impianti, assistita in giudizio dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e dall’Avv. Antonio Caiffa. Per difendere la legittimita’ dell’aggiudicazione si erano costituiti in giudizio anche i Comuni di Gallipoli e di Taviano, rispettivamente difesi dall’Avv. Anita Stifanelli e dagli Avv.ti Luigi Spedicato e Alberto Longo. La sentenza del TAR rende ora imminente l’avvio dei lavori, i quali dovrebbero essere ultimati in tempo utile per l’avvio della prossima stagione estiva e interesseranno, in particolare, la piazza di Mancaversa e Torre Suda e la cala di Torre Sinfono’.
20/04/2017
Legittime le ultime elezioni svolte a Poggiardo
La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza oggi depositata, esaminando il contenzioso elettorale che riguardava il Comune di Poggiardo, ha rigettato l’appello proposto dal candidato Sindaco non eletto Dott. Oronzo Borgia e dagli altri consiglieri di minoranza, confermando la sentenza del Tar Lecce che gia’ nel settembre scorso aveva rigettato, in primo grado, il ricorso degli stessi consiglieri, condannandoli anche al pagamento delle spese legali sostenute dal Comune e dai controinteressati. I consiglieri Comunali di minoranza, difesi dall’avv. Pietro Nicolardi, che avevano perso le elezioni per soli tre voti, lamentavano l’illegittimo annullamento di almeno venti voti che i seggi elettorali avrebbero dovuto invece attribuire a loro. Si costituivano in giudizio il Comune di Poggiardo, difeso dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, ed il Sindaco Giuseppe Colafati e gli altri consiglieri di maggioranza, difesi dagli avv.ti Luciano Ancora e Giuseppina Capozza. Le parti intimate sostenevano la legittimita’ dei voti scrutinati dai seggi; inoltre, i Consiglieri di maggioranza segnalavano che, al più, almeno dieci voti non erano stati attribuiti alla compagine vincente. Il Consiglio di Stato, all’esito di una lunga e serrata discussione effettuata dai difensori all’udienza del sei aprile scorso, con la sentenza oggi depositata ha ritenuto di dover confermare “in via definitiva, la proclamazione degli eletti nelle consultazioni del 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Poggiardo“ Il massimo organo di giustizia amministrativa ha esaminato le singole censure proposte dai consiglieri di minoranza ed ha ritenuto che delle diverse ipotesi (circa una ventina) sottoposte al vaglio, ove mai esistenti (in assenza di una verifica concreta) solo due potevano essere accolte, con la conseguenza che non vi era interesse ad aprire i plichi per riesaminare le schede elettorali, dal momento che – anche se solo di un voto – comunque si sarebbe dovuto prendere atto della vittoria della lista Colafati; per tale ragione non e’ stato esaminato nemmeno il ricorso incidentale proposto dall’attuale Sindaco, con il quale venivano sottoposte al vaglio dei Giudici almeno dieci schede, alcune dello stesso tenore di quelle ritenute valide dalla stessa sentenza. Si chiude cosí, e definitivamente, la querelle elettorale che ha interessato le ultime consultazioni amministrative nel Comune di Poggiardo
19/04/2017
Richiesta di adeguamento ISTAT avanzata da Progetto Ambiente dichiarata inammissibile
La questione decisa dal TAR di Lecce con la sentenza n.594 del 18.4.2017 non e’ risolutiva della ammissibilita’ dei ricorsi di impugnazione per opposizione di terzo gia’ proposti dai Comuni contro le precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato di adeguamento della tariffa (e di cui la sentenza oggi pubblicata non si e’ occupata), ma rileva solo rispetto al contenuto dei motivi di impugnazione e quindi sotto il profilo processuale. Infatti, ritenendo che i Comuni possono far valere nella vicenda un interesse non solo di mero fatto, ma una posizione giuridica di diritto soggettivo ben più qualificata, gli stessi faranno valere nella sede a cio’ preposta i vizi delle sentenze impugnate. Si rammenta in proposito che le questioni portate in giudizio sono state qualificate dallo stesso TAR come aventi natura di diritto soggettivo perche’ rivenienti dal contratto di appalto, quello stesso contratto che individua i Comuni (e non solo l’ATO) come parti obbligate a dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali e quindi al pagamento della tariffa. Obbligazioni la cui illegittimita’ gli stessi Comuni intendono far accertare in un giudizio che li veda parte attiva e legittimata ad invocare il rispetto delle norme. Cio’ in applicazione dell’art. 108 del Codice del processo amministrativo che consente l’opposizione di terzo non solo da parte del controinteressato necessario, ma anche da chiunque veda pregiudicati dal giudicato i suoi diritti o interessi legittimi. Il dato oggettivo e’ comunque che la richiesta di adeguamento ISTAT avanzata da Progetto Ambiente e’ stata dichiarata inammissibile.
13/03/2017
Sospensione adeguamento tariffe rifiuti
Il TAR di Lecce presieduto dal Dott. Antonio Pasca, con sentenza non definitiva n. 409 del 10.3.2017, ha respinto il ricorso della Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl contro il decreto del Commissario dell’Agenzia Regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia n. 14 del 2017 di sospensione temporanea degli adeguamenti tariffari per il trattamento della frazione secca dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Lecce. Il contenzioso ha avuto origine nel 2011 con un ricorso dinanzi al TAR di Lecce da parte della societa’ che gestisce l’impianto per la produzione di CDR sito nel comune di Cavallino, finalizzato ad ottenere la revisione della tariffa a carico dei Comuni dell’intera provincia di Lecce per il trattamento della frazione secca dei rifiuti urbani per la produzione di combustibile da rifiuto (CDR). Dopo un lungo contenzioso tuttora in corso e diverse sentenze rese dal TAR e dal Consiglio di Stato, si e’ giunti all’adozione, in data 13.1.2017, da parte del Commissario dell’Agenzia Territoriale per la gestione dei rifiuti in Puglia, del provvedimento di adeguamento tariffario a favore della societa’ progetto ambiente, con un incremento pari a circa il 40 per cento della tariffa originaria per gli anni 2010-2013. Avuto conoscenza di tale decreto commissariale numerosi comuni, nel corso di un’assemblea tenutasi il 13.02.2017, hanno manifestato la volonta’ di contestare la legittimita’ dell’aumento tariffario promuovendo diverse azioni giurisdizionali sia contro le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, sia contro lo stesso provvedimento commissariale di adeguamento della tariffa. I giudizi promossi dalla societa’ che gestisce l’impianto hanno infatti visto rimanere sempre estranei tutti i Comuni obbligati al pagamento della tariffa, i quali quindi hanno avuto conoscenza delle sentenze e dei nuovi importi tariffari, cresciuti in maniera considerevole, solo nel gennaio di quest’anno, dopo cioe’ sei anni di contenzioso. Pertanto gli stessi Comuni, difesi dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, dall’Avv. Sergio De Giorgi, dall’Avv. Gianluigi Pellegrino, dall’Avv. Angelo Vantaggiato e dall’Avv. Domenico Mastrolia hanno impugnato le sentenze con le quali sono stati stabiliti gli incrementi tariffari e il decreto del commissario regionale di ricevimento delle predette sentenze, sostenendo non solo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della vicenda, ma anche la possibile nullita’ delle clausole di adeguamento e la non corretta applicazione dei criteri revisionali. In concomitanza con la volonta’ dei Comuni della provincia di voler agire contro gli adeguamenti tariffari, il commissario dell’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti ha ritenuto necessario, con decreto n. 14 del 14.02.2017, sospendere temporaneamente gli adeguamenti tariffari precedentemente accordati al fine di effettuare un riesame dell’intera vicenda. Contro detta sospensione cautelare la societa’ che gestisce l’impianto, che nel frattempo aveva gia’ preannunciato la notifica d’ingiunzione di pagamento a tutti i Comuni della provincia, ha proposto ricorso dinanzi al TAR di Lecce chiedendone l’annullamento. Con la sentenza depositata il 10 marzo tuttavia il TAR ha respinto il ricorso di Progetto Ambiente dando così rilievo all’intervento effettuato da numerosi comuni in opposizione al ricorso a salvaguardia dei propri bilanci in considerazione degli ingenti esborsi dei denaro rivenienti dall’adeguamento tariffario.
06/02/2017
Smaltimento dei rifiuti urbani: annullata la sentenza del TAR di Lecce con la quale il Comune di Tricase era stato condannato al pagamento in favore di Monteco.
Il Consiglio di Stato (Sez. V) con sentenza pubblicata il 31.1.2017 ha annullato la sentenza del TAR di Lecce con la quale il Comune di Tricase era stato condannato al pagamento in favore di Monteco Srl delle somme richieste a titolo di revisione del canone e presunti maggiori costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani affidato dal Consorzio ATO LE3 con contratto del 27 giugno 2008. In esecuzione della sentenza di primo grado, pubblicata dal TAR di Lecce il 12.01.2016, la Monteco Srl aveva richiesto al Comune di Tricase il pagamento di una somma superiore ad euro 1.400.000,00. Il Consiglio di Stato, tuttavia, accogliendo gli appelli proposti dal Comune di Tricase, difeso dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, e dal Consorzio per la Gestione dei Rifiuti nell’ex ATO LE3, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Distante, ha annullato la sentenza di primo grado dichiarando il ricorso di Monteco Srl inammissibile perche’ sottratto alla giurisdizione del Giudice amministrativo, condannando la stessa Monteco Srl al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Tricase e del Consorzio ATO LE3.
24/12/2016
Non rilascio Autorizzazione Unica: la Regione Puglia condannata al risarcimento
Con sentenza n. 521 del 22 dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha condannato la Regione Puglia al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo nei confronti di Sorgenia Solar. La vicenda risale al 2008 quando la societa’ Sorgenia Solar presento’ alla Regione Puglia istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica finalizzata alla costruzione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Salice Salentino. La Regione Puglia ha negato l’autorizzazione richiesta. Avverso tale illegittima statuizione la Societa’ Sorgenia Solar proponeva ricorso innanzi al Tar Lecce avanzando, altresi’, istanza risarcitoria. Tuttavia si e’ reso necessario anche l’intervento del Consiglio di Stato, anche in sede di ottemperanza, al fine di comporre definitivamente l’annosa vicenda. Il Supremo consesso dei giudici di Palazzo Spada, in accoglimento delle tesi sostenute nei due gradi dagli Avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani ed Andrea Sticchi Damiani, ha rilevato l’illegittimita’ del diniego e conseguentemente la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della connessa richiesta risarcitoria. Si tratta di un importante pronuncia nell’ambito del diritto dell’Energia
23/12/2016
Energia Rinnovabile: efficacia della procedura di valutazione impatto ambientale
E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Puglia n. 17 del 2007 nella parte in cui prevede che la pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ha efficacia per un periodo massimo di 3 anni decorsi i quali senza che sia stato dato inizio ai lavori la medesima procedura deve essere rinnovata. E’ quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale alla quale la questione e’ stata sottoposta dal T.A.R. di Lecce nell’ambito di un giudizio introdotto da un ricorso proposto dal Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI e dall’Avv. Andrea STICCHI DAMIANI per conto della ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.u.r.l. alla quale la Regione Puglia aveva opposto l’intervenuta scadenza della pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale percorsa relativamente ad un progetto volto alla realizzazione nel Comune di Zollino (LE) di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica. In particolare, la Corte Costituzionale con sentenza n. 267 del 2016 ha rilevato che il legislatore regionale, con la previsione dichiarata costituzionalmente illegittima, e’, in definitiva, pervenuto a “penalizzare … le strategie industriali di settore che non possono prescindere dal fattore tempo e dal grado di certezza degli esiti delle procedure amministrative”. E ciò diversamente da quanto ha fatto il legislatore nazionale che, nel disciplinare la materia, ha operato un corretto bilanciamento tra l’intrinseca utilità degli impianti eolici (che producono energia senza inquinare l’ambiente), ed il principio di precauzione (che impone la tutela del paesaggio, soprattutto sotto il profilo dell’impatto visivo).
22/11/2016
Il consiglio comunale di Erchie a rischio scioglimento: il TAR di Lecce annulla l’approvazione del bilancio di previsione.
Sono giorni difficili per la maggioranza e per il Sindaco del Comune di Erchie dopo che il TAR di Lecce – sez. II – ha annullato le deliberale con cui l’organo consiliare aveva approvato il bilancio di previsione 2015. La vicenda risale a termine della scorsa estate quanto il Prefetto di Brindisi all’esito dei decreti ministeriali che avevano prorogato il termine utile per l’approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti Locali, rilevato il mancato adempimento, invitava il Comune di Erchie a procedere all’approvazione del bilancio entro il 06.09.2015, preannunciando in caso contrario l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale. Da li e’ nata una corsa contro il tempo della maggioranza che, però, sembra non aver fatto i conti con le norme che ne regolavano la procedura e soprattutto con l’esigenza di assicurare a tutti i consiglieri un voto consapevole del documento economico, approvato con delibere adottate appena il giorno prima della data fissata per l’adunanza di consiglio comunale e nonostante la relazione di verifica, redatta dal collegio dei revisori, fosse stata acquisita solo il giorno dell’adunanza consiliare prevista per il varo dell’importante atto amministrativo. Tutte anomalie che i consiglieri di Minoranza, assistititi dal prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI, hanno fatto valere innanzi al TAR Lecce, evidenziando come la procedura seguita si ponesse in violazione delle norme prescritte dal Testo unico sugli enti locali, non consentendo un utile esercizio del relativo munus politico. Il Collegio della prima sezione del Tar salentino ha ritenuto fondate le argomentazioni esposte dalla minoranza ed accertato che l’iter di approvazione del bilancio non aveva permesso ai medesimi una discussione consapevole in ordine ad un documento destinato a segnare in maniera incisiva le sorti future dell’ente locale, per la sua indiscutibile valenza strategica. Tale esito pone così nel nulla gli effetti delle precedenti delibere di approvazione che, evidentemente, non possono più essere riadottate nei termini concessi dal Prefetto a cui ora spetterà la decisione di procedere o meno allo scioglimento dell’organo consiliare.
23/09/2016
Il TAR di Lecce conferma il Sindaco Giuseppe Colafati e l’attuale maggioranza alla guida del Comune di Poggiardo
Con sentenza n. 1462⁄2016 del 21 settembre 2016 il TAR di Lecce (presieduto dal dr. Antonio Pasca, Giudice relatore dr. Roberto Michele Palmieri) ha respinto il ricorso proposto dal candidato sindaco Borgia Oronzo e da alcuni candidati consiglieri della lista “La Citta’ di Tutti” – difesi dall’Avv. Pietro Nicolardi - per ottenere l’annullamento delle operazioni di scrutinio per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi lo scorso giugno e la correzione dell’esito del voto a proprio favore. Le consultazioni elettorali si erano infatti concluse con la conferma del Sindaco uscente, dr. Giuseppe Colafati e con la vittoria della lista dallo stesso capeggiata, con uno scarto di soli tre voti rispetto alla lista del candidato sindaco Borgia Oronzo che, non accettando l’esito delle urne, ha proposto ricorso dinanzi al TAR di Lecce lamentando la mancata attribuzione in proprio favore di voti erroneamente dichiarati nulli e, al contempo, la errata attribuzione a favore della lista antagonista di alcuni voti che avrebbero dovuto invece essere annullati, così da ottenere, in primo luogo, l’esame ed il riconteggio di tutte le schede votate, e quindi la correzione dello scrutinio e la proclamazione del ricorrente quale nuovo Sindaco di Poggiardo. Il TAR di Lecce, tuttavia, accogliendo le tesi del Comune di Poggiardo, difeso dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, del Sindaco in carica dr. Giuseppe Colafati e dei consiglieri della attuale maggioranza, tutti difesi dall’Avv. Luciano Ancora e dall’Avv. Giuseppina Capozza, ha respinto il ricorso senza procedere ad alcuna verifica sulle presunte schede erroneamente scrutinate, ritenendo del tutto infondati a monte i motivi di impugnazione. Dalle motivazioni della decisione emerge infatti che i Giudici Amministrativi hanno ritenuto superfluo disporre la verificazione delle schede, in quanto i presunti vizi o le irregolari modalità di espressione di voto (le schede contestate dai ricorrenti erano complessivamente quattordici) descritti nel ricorso, sono stati ritenuti inesistenti. Il TAR ha condannato i ricorrenti a rifondere le spese legali in favore del Comune e delle altre parti costituite in giudizio.
29/07/2016
Negato dal TAR di Lecce l’ampliamento dell’impianto per la produzione di combustibile da rifiuto in località Guarini del Comune di Cavallino.
Il TAR Puglia – Terza sezione di Lecce, presieduto dal dr. Costantini ed estensore il dr. Enrico D’Arpe, con sentenza n. 1224 del 27 luglio 2016, ha respinto il ricorso proposto dalla società Progetto Ambiente per l’annullamento del diniego di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di alcuni interventi di modifica ed ampliamento dell’impianto di gestione e trattamento dei rifiuti sito nel Comune di Cavallino, in località Guarini, per la produzione di CDR (Combustibile Derivato da Rifiuto, oggi noto anche come Combustibile Solido Secondario – CSS). La società Progetto Ambiente, che gestisce l’impianto pubblico di Cavallino ove viene trattata la frazione secca combustibile ricavata dai rifiuti solidi urbani della provincia di Lecce aveva infatti richiesto l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di alcuni interventi di modifica ed ampliamento dell’impianto stesso, ma la Regione Puglia, con determina dirigenziale del 28 luglio 2015, ha negato detti interventi anche in considerazione del diniego espresso dal Sindaco di Cavallino in sede di Conferenza di Servizi per la incompatibilità delle proposte modifiche con lo strumento urbanistico generale. Il TAR di Lecce, chiamato a decidere sulla legittimità del diniego di autorizzazione e del parere negativo espresso dal Comune di Cavallino, ha rigettato il ricorso condividendo le argomentazioni difensive offerte dal Comune, difeso dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, e dalla Regione Puglia. Secondo il TAR, infatti, le modifiche proposte, che avevano altresì ricevuto il parere sfavorevole di quasi tutte le Amministrazioni coinvolte in Conferenza di Servizi, non solo non sono imposte dalle norme di settore e non possono essere qualificate come adeguamento alle migliori tecnologie di settore, ma risultano incompatibili – come evidenziato dal Comune di Cavallino – con le vigenti previsioni del PRG. Il TAR, per le stesse ragioni, ha quindi respinto anche la richiesta risarcitoria formulata dalla società ricorrente.
20/05/2016
STORICA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO:
Con la sentenza n. 2006 del 2016 il Consiglio di Stato ha accolto l ’appello promosso dagli Avv.ti Prof. Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani e Francesco Saverio Marini contro un provvedimento di decadenza dagli incentivi irrogato dal GSE nei confronti di una società che era stata coinvolta nella nota truffa dei "pannelli falsi". I Giudici di Appello hanno statuito che per comminare la decadenza non è sufficiente l’invio di dichiarazioni non veritiere o di dati incompleti in sede di domanda di ammissione agli incentivi, qualora tali inesatte dichiarazioni non dipendano da dolo o colpa dell’istante, ma dall’induzione in errore causata dalla truffa. Inoltre la normativa di riferimento impone al GSE di verificare l’effettiva "rilevanza" della violazione contestata ai fini dell’ottenimento degli incentivi. Di conseguenza, non è legittimo irrogare la decadenza nel caso in cui i pannelli installati sull’impianto, seppure di fattura diversa da quella inizialmente indicata, risultino comunque incentivabili secondo la disciplina di settore. Il GSE è tenuto a porre in essere apposita istruttoria in sede di procedimento di verifica, e potrà negare gli incentivi solo nel caso in cui venga effettivamente dimostrato un danno alle finanze pubbliche, per effetto della concessione di tariffe incentivanti non spettanti. Vedi le recensioni delle principali testate di diritto dell'energia:
06/05/2016
SVANISCE LA SECONDA SEDE FARMACEUTICA DI ACQUARICA DEL CAPO
Il Consiglio di Stato (Presidente Balucani; Estensore Noccelli) con ordinanza n. 1658⁄2016, resa nell’ambito di giudizio proposto dalla Farmacia Sbarro di Acquarica del Capo – difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e dagli Avv.ti Giulio Petruzzi e Quintino Lombardo – avverso gli atti regionali che includevano la seconda sedi farmaceutica di tale Comune tra quelle da assegnare con concorso straordinario, nonostante lo stesso Comune ne avesse rilevato la sopravvenuta inutilità in considerazione del decremento demografico nel frattempo registrato, ha pienamente accolto la tesi dei difensori della Farmacia Sbarro riconoscendo che "l’indizione del concorso straordinario non appare, di per sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 11 del D.L. n. 1⁄12, convertito in Legge n. 27⁄12 e in coerenza con i parametri da esso stabiliti". Il Consiglio di Stato, richiamando e confermando l’orientamento recentemente espresso nei giudizi riguardanti analoga invocata soppressione di una delle sedi farmaceutiche del Comune di Valenzano, nei quali la stessa Farmacia Sbarro era, con i medesimi difensori, positivamente intervenuta ad adiuvandum, ha ribadito che "non merita condivisione la motivazione del primo giudice secondo cui la sede messa a concorso sarebbe equiparabile ad una sede occupata ai fini della revisione." Il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, dunque, ha finalmente delineato con chiarezza il principio di diritto secondo cui l’attivazione del concorso straordinario per l’attribuzione delle nuove sedi farmaceutiche istituite per effetto dell’abbassamento del parametro demografico previsto dalla L. n. 27⁄12 non esonera certo i Comuni e la Regione ad avviare e concludere il procedimento biennale di revisione delle piante organiche previsto dalla Legge, sopprimendo quindi quelle sedi, nel frattempo risultate non più rispondenti al rapporto numerico farmacie⁄abitanti, così come nel caso della seconda sede di Acquarica del Capo, che secondo il Comune risultava per tale motivo non più necessaria e che, ciò nonostante, la Regione intendeva preservare per il solo fatto di essere stata messa a concorso. Quest’ultima, dunque, non potrà più trincerarsi dietro lo svolgimento del concorso straordinario per ignorare la volontà dei Comuni sull’istituzioni⁄localizzazione delle sedi farmaceutiche, che devono in ogni caso essere rispondenti al parametro numerico farmacie⁄abitanti.
15/04/2016
AVVALIMENTO E PERDITA DEI REQUISITI DELLA AUSILIARIA. LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA:
Va rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale se gli artt. 47 secondo alinea e 48 terzo alinea della Direttiva 2004/18/CE, come sostituiti dall’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una disciplina normativa nazionale che esclude, o possa essere interpretata nel senso che esclude, la possibilità per l’operatore economico, ossia per il soggetto che concorre alla gara, di indicare altra impresa in luogo di quella originariamente assunta quale “impresa ausiliaria”, che abbia perduto o abbia visto ridurre i requisiti di partecipazione, e quindi comporti l’esclusione dell’operatore economico della gara per fatto di forza maggiore a lui non riconducibile né oggettivamente né soggettivamente. In sostanza si dovrà accertare se l’impresa ausiliata che ha confidato nel possesso del requisito di qualificazione in capo all’impresa ausiliaria, verificato al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento, possa essere chiamata a rispondere della successiva perdita (o riduzione) di quel requisito, ascrivibile a fatto dell’impresa ausiliata, e quindi di terzo, non essendo individuabile una culpa in eligendo e apparendo l’automatica esclusione, senza possibilità di sostituzione dell’impresa ausiliata con altra impresa, contraria alla giurisprudenza comunitaria in tema di rilevanza del fatto di forza maggiore. - guarda la recensione pubblicata sulla rivista online GIUSTAMM
14/04/2016
I LIMITI PER L’OTTEMPERANZA DI LODO ARBITRALE:
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1499 del 14/4/2016 ha respinto il ricorso in appello proposto dalla Società Ambiente e Sviluppo e da Monticava Strade Srl contro il Comune di Cavallino e l’ATO per la gestione dei rifiuti per la Provincia di Lecce per ottenere, in riforma della sentenza di rigetto già pronunciata dal TAR del Lazio sulla medesima domanda, la proroga del termine di scadenza del contratto di concessione per la gestione della piattaforma per il trattamento dei rifiuti a servizio dell’ATO Lecce sita nel Comune di Cavallino, per un periodo pari a 27 anni e 6 mesi, ovvero in alternativa il pagamento di una somma quantificata in misura superiore ai 12 milioni di euro. Il giudizio proposto dalle società ricorrenti era finalizzato ad ottenere l’esecuzione di un lodo arbitrale pronunciato nel 2010 che ha accertato il diritto della società concessionaria dell’impianto di trattamento dei rifiuti a far valere il riequilibrio del contratto di concessione in conseguenza dei maggiori oneri sopportati dallo stesso concessionario nel corso della gestione, per fatti però imputabili alla Regione Puglia e connessi con la pianificazione del sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Il Consiglio di Stato, tuttavia, accogliendo puntualmente le argomentazioni difensive svolte dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani in difesa del Comune di Cavallino, ha respinto il ricorso in quanto il contenuto del lodo arbitrale di cui la concessionaria ha chiesto l’esecuzione, limitandosi ad accertare la possibilità per le ricorrenti di ottenere il riequilibrio del contratto e quindi solo la mera possibilità che detto riequilibrio possa attuarsi mediante una proroga del contratto, non contiene tuttavia alcuna condanna nei confronti del Comune di Cavallino, il quale non è tenuto pertanto ad accordare la richiesta proroga del termine di scadenza della concessione, né a corrispondere gli importi pretesi dalla concessionaria a titolo di indennità per il riequilibrio contrattuale.
08/04/2016
PORTO DI TORRE VADO: ACCOLTA LA DIFESA DELLO STUDIO LEGALE STICCHI DAMIANI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MORCIANO DI LEUCA
Il TAR di Lecce (Sezione Prima —Presidente dr. Antonio Pasca, estensore dr.ssa Patrizia Moro) con sentenza n.565 del 6 aprile 2016 ha rigettato il ricorso proposto dalla società Marine Italia srl, attuale gestore dei servizi portuali del porto di Torre Vado, nel Comune di Morciano di Leuca, con il quale era stato richiesto il risarcimento del danno pari ad euro 533.000,00 per presunte inadempienze dell’Amministrazione comunale concessionaria rispetto agli obblighi assunti con il contratto stipulato nell’anno 2011. La società concessionaria, con lo stesso ricorso, aveva avanzato altresì domanda volta a conseguire una rimodulazione del termine di scadenza del contratto di gestione dell’area portuale (fissata per il prossimo mese di giugno), al fine di compensare il presunto danno economico subito con il prolungamento della durata del contratto stesso, di un periodo pari a quello necessario a consentire il ristoro del danno lamentato. Il TAR tuttavia, accogliendo in pieno le tesi sostenute dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, costituito in giudizio in difesa del Comune di Morciano di Leuca, ha ritenuto le domande avanzate da Marine Italia srl in parte inammissibili e per il resto infondate, non essendo emersi in giudizio elementi tali da poter addebitare al Comune di Morciano di Leuca alcun inadempimento contrattuale e, quindi, alcuna responsabilità per i p resunti —ma indimostrati — danni economici lamentati dalla concessionaria ricorrente.
22/03/2016
Regolare la procedura di appalto per l’assegnazione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a Tricase
Ha trovato finalmente un definitivo punto d’approdo la vicenda relativa alla gara all’esito della quale nel dicembre del 2014 il Comune di Tricase ha affidato il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento alla Gestam Group Srl. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’appello con il quale la seconda classificata Società Cooperativa Apulia (gestore del medesimo servizio per oltre 20 anni) aveva impugnato la sentenza del TAR Lecce che nel giugno scorso aveva già sancito la piena legittimità dell’assegnazione, rigettando in via integrale le censure mosse La Gestam Group Srl, difesa dal Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI, ha ottenuto anche dal Massimo Organo di Giustizia Amministrativa la conferma della piena legittimità dell’aggiudicazione rispetto alla quale, più volte, la Cooperativa Apulia, anche in altre sedi aveva prospettato presunte irregolarità. La sentenza di appello, in particolare, ha sgombrato da ogni equivoco l’aspetto su cui, più di ogni altro, si era concentrato il confronto giudiziario; vale a dire la correttezza o meno della scelta dell’Ente civico di concedere, a Gestam Group, nelle more dell’espletamento della gara, la possibilità di produrre la certificazione di qualità aziendale ISO 9001 comunque in possesso della medesima. Il Consiglio di Stato accogliendo le tesi difensive dell’aggiudicataria e della Stazione Appaltante, ha ritenuto il comportamento della Commissione di gara “sostanzialmente conforme ai principi e ai criteri che in questi casi devono indirizzare la sua azione”, evidenziando che nel dubbio le clausole della lex specialis vanno interpretate in modo da consentire la massima partecipazione Con tale pronuncia, quindi, viene messa la parola fine ad un’annosa vicenda, decretando per i prossimi 10 anni il definitivo affidamento del servizio in favore di Gestam Group.
01/03/2016
TERMINI DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELLA VIA, TAR LECCE RINVIA ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA LEGITTIMITA’ DELLA LEGGE REGIONALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ENERGIA RINNOVABILE ITALIA SURL
Il Tar Lecce ha accolto il ricorso promosso da Energia Rinnovabile Italia Surl, rappresentata e difesa da Ernesto Sticchi Damiani e Andrea Sticchi Damiani dell’omonimo studio, contro gli atti e i provvedimenti emanati da Regione Puglia e Agenzia regionale Protezione Ambiente (ARPA) Puglia. Pronunziandosi parzialmente sui motivi di ricorso riguardanti il diniego di Autorizzazione Unica, il Collegio ha inoltre ritenuto di dover sollevare d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, L.R. 17/2007 nella parte in cui si prevede il termine triennale di efficacia dei provvedimenti di esclusione della VIA, in evidente contrasto con gli artt. 20 e 26 del d.lgs. 152/2006 che, nell’attuale formulazione, prevedono un termine di efficacia pari a cinque anni, all’esito del quale la procedura deve essere reiterata e con gli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera s) Costituzione. Per tali assorbenti motivi, il Collegio ha sospeso il giudizio rimettendo all’attenzione della Corte Costituzionale la legittimità dell’art. 2, L.R. 17/2007.